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La riforma dei bilanci d'esercizio con il D.lgs. 139/2015: introduzione alle novità

  • Immagine del redattore: Luca Menicacci
    Luca Menicacci
  • 5 nov 2015
  • Tempo di lettura: 2 min

Con il D.lgs. 139/2015 il legislatore nazionale ha definitivamente recepito la Direttiva n. 2013/34/UE in materia di bilancio di esercizio, per le imprese che applicano le norme del codice civile ed i principi contabili nazionali.

Le novità introdotte sono piuttosto numerose, e impattano sia sulla forma dei prospetti che sul loro contenuto valutativo. Nonostante il citato decretosia entrato in vigore già dal 16 settembre, le novità introdotte riguarderanno i bilanci relativi ad esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Imprese ed operatori hanno di fronte ancora qualche settimana per recepire le nuove disposizioni ed adattare i relativi sistemi contabili.

Una delle principali novità riguarda la distinzione tra micro, piccole e grandi imprese, con la quale si affianca ai bilanci abbreviati ed ordinari la categoria dei bilanci c.d. semplificati.

In particolare:

- MICRO IMPRESE: Viene introdotto nel codice civile un nuovo art.2435-ter che prevede la possibilità di redigere un bilancio semplificato con cui si stabilisce l’esonero dalla redazione del rendiconto finanziario e, in presenza di determinate informazioni in calce allo Stato patrimoniale, quello dalla redazione della Nota integrativa e dalla Relazione sulla gestione.

- PICCOLE IMPRESE: Viene confermata la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata secondo le regole dell’art.2435-bis cod.civ. Resta la facoltà di redigere il bilancio nella forma ordinaria.

- GRANDI IMPRESE: Rimane l’obbligo di redigere il bilancio in forma ordinaria, integrato con il rendiconto finanziario.

L'altra grande novità, riguardante gli schemi, è - appunto - la previsione del Rendiconto finanziario, quale documento autonomo, facente parte del fascicolo di bilancio al pari degli altri prospetti.

Altre modifiche riguardano il contenuto degli schemi, con le quali si eliminano i conti d'ordine dallo Stato Patrimoniale e l'area straordinaria dal Conto Economico, sostituiti da alcune indicazioni da inserire in Nota Integrativa. Diversa classificazione anche per le azioni proprie che dovranno essere iscritte in bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto, in coerenza con l’art.10 della direttiva, che non consente l'iscrizione nell’attivo immobilizzato delle stesse. Si introducono, inoltre, specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti sia nel Conto Economico che nello Stato Patrimioniale.

Con riferimento alle "valutazioni di bilancio" si interviene incisivamente sulle immobilizzazioni immateriali, vietando la capitalizzazione dei costi di ricerca e rivisitando i criteri di ammortamento di alcuni costi pluriennali e dell'avviamento. Si introduce, inoltre, l'applicazione del metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli. Viene poi eliminato il punto 12) co.1 dell’art.2426 cod.civ., che permetteva di iscrivere nell'attivo ad un valore costante le attrezzature industriali e commerciali, nonché le materie prime, sussidiarie e di consumo, qualora fossero state fossero costantemente rinnovate.

Alla luce della portata e della rilevanza delle novità introdotte, seguiranno ulteriori approfondimenti su questo blog.

 
 
 

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