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Modello IVA TR: presentazione entro il 31 luglio 2015 per il credito 2° trimestre

  • Immagine del redattore: Luca Menicacci
    Luca Menicacci
  • 28 lug 2015
  • Tempo di lettura: 2 min

Scade venerdì prossimo, 31 luglio, il termine per la presentazione del Modello IVA TR, necessario per la richiesta a rimborso del credito IVA maturato nel corso del 2° trimestre 2015, a condizione che questo sia superiore ad € 2.582,28.

Il credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso (articolo 38-bis, secondo comma, Dpr n. 633/1972):

  • dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma articolo 17, quinto, sesto e settimo comma, nonche' a norma dell'articolo 17-ter;

  • dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;

  • dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;

  • dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;

  • dai contribuenti che hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis).

In alternativa al rimborso è ammessa la richiesta in compensazione. In tal caso occorre tener presente che l'utilizzo del credito è ammesso solamente dopo la presentazione dell'istanza, e che, se superiore ad € 5.000, la compensazione può avvenire a decorrere dal giorno 16 del mese sucessivo a quello di presentazione ed esclusivamente a mezzo canale Entratel o Fisconline.

 
 
 

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