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Minimi 2015: sì all'opzione in Unico

  • Immagine del redattore: Luca Menicacci
    Luca Menicacci
  • 27 lug 2015
  • Tempo di lettura: 1 min

Coloro che hanno intrapreso, o intraprendono, un’attività di impresa, arte e professione nel corso del 2015 e, avendone i requisiti, intendono avvalersi della facoltà loro concessa dall’art. 10, comma 12-undecies del D.L. 192 del 2014, laddove non abbiano manifestato nel modello A/7 l’opzione per il regime fiscale di vantaggio, possono comunque avvalersene, dandone comunicazione, secondo le regole ordinarie, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2015 (da presentarsi nel 2016), allegando il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione IVA.

Questa la principale conclusione a cui giunge la risoluzione nr. 67/E del 23 luglio 2015, con cui l'Agenzia delle Entrate risponde al quesito di una contribuente che, avendo iniziato la propria attività nel 2015, prima dell'entrata in vigore della Legge 11 del 2015 - che ha prorogato al 2015 il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità - non aveva esercitato l'opzione del modello di inizio attività ma aveva optato per il regime di tassazione ordinaria.

L'Agenzia nel fornire i suddetti chiarimenti specifica, inoltre, che il contribuente - una volta presa la decisione di aderire al regime dei minimi - dovrà entro trenta giorni dalla pubblicazione della risoluzione 67/E o entro la prima liquidazione Iva successiva se la stessa scade dopo il predetto termine, apportare le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell'imposta, avvalendosi delle note di variazione ex art. 26 DPR 633/1972.


 
 
 

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